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Autonomia differenziata delle Regioni: cosa prevede il disegno di legge Calderoli

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Autonomia differenziata delle Regioni: il governo Meloni prova ad accelerare sull’autonomia differenziata soprattutto su spinta della Lega. Il disegno di legge elaborato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri. Vediamone la sostanza, tenuto conto che l’iter per questa riforma così discussa e criticata dalle opposizioni è ancora molto lungo.

Competenza esclusiva su…

L’idea alla base dell’autonomia differenziata è che le Regioni a statuto ordinario possano chiedere di avere competenza esclusiva sulle materie dell’articolo 117 della Costituzione relative alla legislazione concorrente. Tra queste: la tutela della salute; l’istruzione; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali; il commercio con l’estero; la gestione di porti, aeroporti e reti di trasporti.

In passato, avevano provato ad ottenere un’autonomia differenziata Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna attraverso singoli accordi con il Governo. Ma l’approvazione di una legge sull’autonomia differenziata, nelle intenzioni dell’Esecutivo, serve a semplificare e uniformare i passaggi per tutte le Regioni.

I Lep

Decisiva per arrivare all’approvazione di una legge sull’autonomia differenziata la definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep). Si tratta di soglie minime di servizi che vanno garantite a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Una norma espressamente prevista dalla Costituzione (articolo 117 lettera m) per tutelare i diritti sociali e civili di tutti gli individui.

La cabina di regia

La bozza del ddl Calderoli prevede che i Lep vadano decisi entro un anno dall’entrata in vigore della legge sull’autonomia. Come? Attraverso appositi decreti del presidente del Consiglio (Dpcm). Prima, però, sarà un’apposita Cabina di regia (istituita dalla legge di bilancio 2023) a stabilire e individuare i Lep per ogni settore coinvolto. Le opposizioni, sottolinea anche l’Agenzia Dire, hanno chiesto a più riprese che i Lep siano decisi da organi tecnici e non politici, ma il Governo non sembra voler arretrare su questo punto. 

Le risorse

E se dalla determinazione dei Lep derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica? Spiega una nota del Governo che si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-Regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni Regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia. Il tutto in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e comunque garantendo l’equilibrio di bilancio.

Province e Comuni

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla Regione potranno essere da questa attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

L’iter di approvazione 

Una volta emanati i Dpcm sui Lep, toccherà alla Conferenza unificata Stato-Regioni e al Parlamento dare il via libera. Solo a quel punto, a Lep approvati, le Regioni potranno inviare al Governo le proprie proposte sulle materie per cui chiedere la competenza esclusiva. Da lì partirà un negoziato tra la Regione e l’Esecutivo; e una volta raggiunta un’intesa si passerà ancora dalla Conferenza unificata e dal Parlamento. Con il loro via libera, il Consiglio dei ministri potrà dare l’ok all’intesa, che verrà inviata alla Regione per l’approvazione.

Durata, modifiche e verifiche

Il disegno di legge Calderoli prevede che l’intesa raggiunta tra Stato e Regione avrà una durata di dieci anni. Trascorso questo periodo, se l’autorità nazionale o quella locale non avranno espresso una volontà diversa, l’accordo si intende rinnovato per altri dieci anni.

Qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i Lep con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la Regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

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